INPS
Direzione Centrale
delle Prestazioni
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Ai |
Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 18 Dicembre 2003 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore
generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 195 |
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e, per conoscenza, |
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Commissario Straordinario |
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Al |
Vice Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli
unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
regionali |
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Allegati 2 |
Ai |
Presidenti dei Comitati
provinciali |
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OGGETTO: |
Legge 24 novembre 2003, n.
326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, articolo 47. Benefici previdenziali ai lavoratori esposti
all’amianto. |
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SOMMARIO: |
Modifica della disciplina di
cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.
257,riguardante benefici previdenziali previsti per i lavoratori che abbiano
svolto attività con esposizione all’amianto. |
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Introduzione
Nel supplemento ordinario n.
181/L alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003, è stata pubblicata
la legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, recante: “Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”. Il
provvedimento, entrato in vigore il 26 novembre 2003, reca, all’articolo 47
(allegato 1), disposizioni in materia di benefici previdenziali per i
lavoratori esposti all’amianto. Con messaggio n. 363 del 22
ottobre 2003 (allegato 2) sono state fornite le prime istruzioni riguardanti
l’articolo 47 del citato decreto legge n. 269. Nel confermare che per le
pensioni aventi decorrenza anteriore al 2 ottobre 2003, data di entrata in
vigore del citato decreto, ivi comprese, quindi, quelle aventi decorrenza 1°
ottobre 2003, si applica la disciplina di cui al comma 8 dell’articolo 13
della legge 27 marzo 1992, n. 257, modificata dalla legge 4 agosto 1993, n.
271, si illustrano, di seguito, le modifiche apportate in sede di conversione
del decreto n. 269. La legge n. 326, di
conversione del decreto legge n. 269, ha introdotto, all’articolo 47, tra
l’altro, il comma 6 bis e il comma 6 quinquies. Il comma 6 bis, in deroga alla
nuova disciplina, fa salve le previgenti disposizioni, in materia di benefici
pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto, per i lavoratori
che si trovavano al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto, in
situazioni individuate dal comma stesso. Il comma 6 quinquies
reca norme riguardanti la sanatoria di indebiti pensionistici derivanti dal
riconoscimento del beneficio in sede giudiziaria. In attesa che, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, vengano stabilite le modalità di attuazione
dell’articolo 47 come previsto dal comma 6 del medesimo articolo 47, si
fa seguito al messaggio n. 363 al fine di fornire le indicazioni per la
liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore di soggetti ai quali
continua ad applicarsi la disciplina previgente nonché per l’abbandono
dell’azione di recupero degli indebiti pensionistici. 1- Soggetti
ai quali continua ad applicarsi la previgente disciplina Il comma 6 bis così dispone: “ Sono comunque fatte salve
le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento
pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’articolo 13,
comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità,
ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in
relazione alla domanda di pensionamento.” Pertanto l’esposizione
ultradecennale all’amianto continua a dar luogo al riconoscimento del
beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di
esposizione per il coefficiente 1,5, sia ai fini del conseguimento del
diritto a pensione sia ai fini della determinazione del relativo
importo nei confronti dei seguenti soggetti: a) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003
avevano perfezionato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti per il
diritto al trattamento pensionistico anche in base al beneficio di cui al
comma 8 dell’ articolo 13 della citata legge n. 257. Ai fini del
perfezionamento di tali requisiti non rileva né la data di presentazione
della domanda di pensione né la decorrenza da attribuire al trattamento
pensionistico. Pertanto, per quanto riguarda le pensioni di anzianità, la
data corrispondente alla c.d. “finestra di accesso” può risultare anche successiva
al 2 ottobre 2003; b) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano
dei trattamenti di mobilità; c)
lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione
del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. Nel far riserva di successive
istruzioni per le pensioni da liquidare in favore dei lavoratori di cui alla
lettera c) per i quali sono in corso approfondimenti, le competenti
Strutture, in presenza di ogni altra condizione di legge, potranno procedere
alla liquidazione delle pensioni in favore dei lavoratori di cui alle lettere
a) e b) in base alla previgente disciplina. Ai fini della liquidazione
delle predette pensioni le certificazioni rilasciate dall’INAIL sono da
considerarsi utili a prescindere dalla data di rilascio delle stesse. 2- Abbandono
dell’azione di recupero di indebito pensionistico Il comma 6 quinquies dispone che “In caso di indebito
pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli
interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n.
257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell’ente
previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. La disposizione in questione
prevede quindi l’abbandono dell’azione di recupero degli indebiti
pensionistici derivanti da pensioni liquidate o ricostituite con attribuzione
dei benefici previsti per il lavoro svolto con esposizione all’amianto, in
applicazione di sentenze provvisoriamente esecutive favorevoli agli
interessati, riformate nei gradi successivi di giudizio a favore
dell’Istituto.
La sanatoria in questione non
si applica ai recuperi già effettuati al 26 novembre 2003, data di entrata in
vigore della legge n. 326. Pertanto, le competenti Sedi
provvederanno alle attività connesse all’abbandono del debito residuo,
dandone comunicazione ai medesimi soggetti interessati. 3- Oneri Gli oneri derivanti dall’applicazione
del comma 6 bis sono posti a carico dello Stato secondo quanto previsto dal
comma 6 quater dell’articolo 47 della legge 326. 4- Procedure La procedura IVS74 è stata aggiornata e consente la liquidazione
delle pensioni in argomento indicando, sul pannello MNLAN30, nel campo “COD.
ATT.” il valore 03 e nel campo “PROF.IND.” il valore 326. Per la determinazione degli oneri, sul pannello MNLPREO dovrà
essere indicato, nel campo "CODICE LEGGE PREPENSIONAMENTO", il
codice 20.05 e nel campo "N. SETT. BENEFICIO AMIANTO" il numero
delle settimane di beneficio riconosciute.
Allegato 1 Legge 24 novembre
2003, n. 326 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici. Omissis… Art.
47. Benefici
previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto 1. A decorrere dal 1°
ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' ridotto da 1,5 a
1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore
si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni
pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. 2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate
dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli
atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 3. Con la stessa
decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi
esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni,
sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a
100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I
predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata
accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai
sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al punto
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124. 4. La sussistenza e la
durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e
certificate dall'INAIL. 5. I lavoratori che
intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi
quelli a cui e' stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1°
ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro
180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli
stessi benefici. 6. Le modalità di
attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 6-bis. Sono comunque
fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano
gia' maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali
di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.257, nonche'
coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei
trattamenti di mobilita', ovvero che abbiano definito la risoluzione del
rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. 6-ter. I soggetti cui
sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali
di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del
presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che
comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione
dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianita' contributiva,
hanno facolta' di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal
presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di
cui al presente articolo, qualora abbiano gia' usufruito dei predetti aumenti
o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6-quater. All'onere
relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di
euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 6-quinques. In caso di
indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato
riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalle legge
27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore
dell'ente previdenziale, non si da' luogo al recupero degli importi ancora
dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Omissis… Allegato 2 DIREZIONE
CENTRALE
Messaggio N. 363 del 22/10/2003 DELLE PRESTAZIONI
AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI E
SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE Oggetto: Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto - Articolo 47. Nel supplemento ordinario n. 157/L alla Gazzetta Ufficiale
n. 229 del 2 ottobre 2003, è stato pubblicato il decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", rettificato con
Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.234 dell’8 ottobre 2003. Il provvedimento, entrato in vigore il 2 ottobre 2003, reca
all'articolo 47 nuove disposizioni in materia di benefici previdenziali per i
lavoratori esposti all'amianto. Il comma 1, del citato articolo 47, dispone che "A
decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13,
comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la
stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli
fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non
della maturazione del diritto di accesso alle medesime". Il comma 2 stabilisce che "Le disposizioni di cui al comma
1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le
certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti
d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto". Il comma 3, come rettificato con il predetto Comunicato, dispone
che "Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui
all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono concessi
esclusivamente ai lavoratori iscritti all’assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali, gestita dall’INAIL, che, per un periodo non
inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione
media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al
giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia
stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione
all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124". Il comma 4 stabilisce che "La sussistenza e la durata
dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate
dall'INAIL". Il comma 5 dispone che "I lavoratori che intendano ottenere
il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è
stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono
presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di
cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici". Il comma 6, infine, prevede che "Le modalità di attuazione
del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto". Il decreto in questione, come disposto dall'articolo 53, è
entrato in vigore il 2 ottobre 2003, data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. Ciò posto, i lavoratori che intendano ottenere il beneficio
pensionistico previsto dal citato articolo 47 devono presentare alle
competenti Sedi dell'Istituto la certificazione INAIL recante data non
anteriore a quella del 1° ottobre 2003. I certificati INAIL rilasciati fino al 30 settembre 2003 sono da
ritenersi utili per il riconoscimento dei benefici pensionistici previsti
dalla previgente normativa per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 2
ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto in argomento, ivi
comprese quelle aventi decorrenza 1° ottobre 2003. Si fa riserva di successive istruzioni. IL DIRETTORE GENERALE F.F. Prauscello |
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